Art. 1394 Codice Ordinamento Militare - Ricostruzione di carriera

Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall’ articolo 921, in caso di: omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale; eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare; annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione; assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l’amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.




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