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  • Art. 2236 Codice Ordinamento Militare - Regime transitorio dell’avanzamento dei capitani dell’Esercito italiano

Art. 1396 Codice Ordinamento Militare - Autorità militari competenti

La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell’ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da: l’ufficiale comandante di distaccamento; il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.




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