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  • Art. 855 Codice Ordinamento Militare - Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie

Art. 1399 Codice Ordinamento Militare - Procedure per infliggere la consegna di rigore

Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell’ articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione. Il procedimento si svolge, quindi, come segue: contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti; esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli; eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti; intervento del militare difensore. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore. Il parere non è vincolante. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.




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