Il Ministro della difesa, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale: per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione; ai sensi dell’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell’organismo indipendente di valutazione della performance. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politicoistituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli uffici e l’organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.