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Art. 1415 Codice Ordinamento Militare - Atto di conferimento

Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.




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