Art. 1417 Codice Ordinamento Militare - Militari in congedo ed estranei alle Forze armate

Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l’istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell’ articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalità.




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