La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Articolo così sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.