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  • Art. 111 Codice Ordinamento Militare - Competenze particolari della Marina militare

Art. 1430 Codice Ordinamento Militare - Riabilitazione

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all’ articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l’incapacità a conseguirle. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.




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