Art. 1433 Codice Ordinamento Militare - Istituzione

Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense: medaglia d'oro al valore dell'Esercito; medaglia d'argento al valore dell'Esercito; medaglia di bronzo al valore dell'Esercito; croce d'oro al merito dell'Esercito; croce d'argento al merito dell'Esercito; croce di bronzo al merito dell'Esercito. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto