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Art. 1436 Codice Ordinamento Militare - Istituzione

Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense: medaglia d'oro al valor di marina; medaglia d'argento al valor di marina; medaglia di bronzo al valor di marina; medaglia d'oro al merito di marina; medaglia d'argento al merito di marina; medaglia di bronzo al merito di marina. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.




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