Art. 1439 Codice Ordinamento Militare - Istituzione

Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense: a) medaglia d'oro al valore aeronautico; medaglia d’argento al valore aeronautico; medaglia di bronzo al valore aeronautico. E' istituita la medaglia (d’oro, d’argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro all'aviazione italiana. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.




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