Art. 1449 Codice Ordinamento Militare - Concessione alla memoria

Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza: al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; al più anziano tra i genitori; al maggiore tra i fratelli e le sorelle. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà: al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare; b) al Museo storico dell’Arma dei carabinieri, se militare dell’Arma stessa; c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.




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