Art. 1455 Codice Ordinamento Militare - Conferimento

La croce al merito di guerra è concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari: comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti; Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.




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