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  • Art. 2057 Codice Ordinamento Militare - Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 1460 Codice Ordinamento Militare - Computo degli anni di servizio militare

Per il computo degli anni di servizio sono validi: il servizio militare comunque prestato; le campagne di guerra; il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali; il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori; il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità; il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico); g) per intero il servizio in comando o in direzione; h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.




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