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  • Art. 1004 Codice Ordinamento Militare - Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri

Art. 1469 Codice Ordinamento Militare - Libertà di circolazione e sede di servizio

Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo. I militari che intendono recarsi all’estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione. L’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall’articolo 744 del regolamento.




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