• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 855 Codice Ordinamento Militare - Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie

Art. 1473 Codice Ordinamento Militare - Autorità competente al rilascio della autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa; per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono. (1) La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile. (1) Comma così sostituito dall’ art. 4, comma 1, lett. ccc), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto