Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. (1) L’organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti. L’organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell’organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. 0a), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.