Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. (1) (2) (1) Comma così corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209. (2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. vvv), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.