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Art. 1483 Codice Ordinamento Militare - Esercizio delle libertà in ambito politico

Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative. (1) (2) (1) Comma così corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209. (2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. vvv), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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