Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili. Articolo così sostituito dall’ art. 4, comma 1, lett. ddd), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.