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  • Art. 1004 Codice Ordinamento Militare - Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri

Art. 1490 Codice Ordinamento Militare - Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale. E’ fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.




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