• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 2057 Codice Ordinamento Militare - Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale

Art. 1492 Codice Ordinamento Militare - Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l’ufficio di giudice popolare. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (1) (1) Comma così sostituito dall’ art. 4, comma 1, lett. eee), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto