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  • Art. 1875 Codice Ordinamento Militare - Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

Art. 1495 Codice Ordinamento Militare - Effetti sullo stato giuridico

Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dalla presente sezione, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. (2) I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria, rispettivamente, per congedo parentale e per malattia del figlio, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229. (2) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. fff), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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