Art. 150 Codice Ordinamento Militare - Corpo sanitario aeronautico

Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici dell'Aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico­professionali intese: (1) ad accertare la idoneità psico­fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell’Aeronautica militare, l’idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l’idoneità psico­fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; (2) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell’Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti; allo svolgimento delle pratiche medico­legali interessanti il personale dell’Aeronautica militare. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: degli istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare; (3) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; di magazzini e stabilimenti vari. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell’Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell’Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati. (1) Alinea così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Lettera così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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