Art. 153 Codice Ordinamento Militare - Reparti elicotteri delle altre Forze armate

L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità. All'Aeronautica militare competono, inoltre: la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate; il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi. Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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