Art. 1895 Codice Ordinamento Militare - Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio
L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.