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  • Art. 1895 Codice Ordinamento Militare - Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio

Art. 1539 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dall’ufficio per limiti di età

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.




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