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Art. 154 Codice Ordinamento Militare - Direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare

La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti: (1) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall’amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti; svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all’ordinamento di Forza armata; esercita l’azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa. (1) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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