Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause: a) età; infermità; inidoneità agli uffici del grado; domanda; d'autorità; elevazione alla dignità vescovile; perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.