• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 28 Codice Ordinamento Militare - Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

Art. 1579 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dal servizio permanente per infermità

Il cappellano militare che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto