Il cappellano militare può chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.