• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 28 Codice Ordinamento Militare - Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

Art. 1583 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dal servizio permanente d’autorità

Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto