Art. 1588 Codice Ordinamento Militare - Collocamento in congedo assoluto

Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dall'articolo 1596, è rivestito della dignità vescovile o è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209.




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