• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 917 Codice Ordinamento Militare - Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare

Art. 159 Codice Ordinamento Militare - Compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri

L’Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell’articolo 155: assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente; svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto