Art. 159 Codice Ordinamento Militare - Compiti d’istituto dell’Arma dei carabinieri

L’Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell’articolo 155: assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente; svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.




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