Art. 1590 Codice Ordinamento Militare - Richiami in servizio

Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare. Il numero di cui al comma 1 può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma




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