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  • Art. 28 Codice Ordinamento Militare - Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

Art. 1594 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dal complemento

Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell’ articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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