Art. 2219 Codice Ordinamento Militare - Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l’idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.