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  • Art. 28 Codice Ordinamento Militare - Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

Art. 1614 Codice Ordinamento Militare - Avanzamento dei cappellani militari addetti

I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall’ articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.




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