Art. 2219 Codice Ordinamento Militare - Transito dai ruoli tecnici a esaurimento ai ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare
Per le promozioni dei cappellani militari di complemento e della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. (1) Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità. (1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.