Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all’ articolo 1621, commi 3 e 4, sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.