Art. 1630 Codice Ordinamento Militare - Grado

Nessuno può ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non è riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non è in condizioni compatibili col decoro del grado stesso. Non sono concessi gradi onorari, né cambi di categoria.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto