Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all’estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento; formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa; determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte; concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa; assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri; è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale; promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. Il Comandante generale: fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnicooperativa; determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee; approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma; d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri. Il Comandante generale, nel settore tecnicologistico: determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica; sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina: 1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica; i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni; l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell’Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d’istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l’affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di pervenire all’attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell’Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d’intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.