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Art. 1647 Codice Ordinamento Militare - Nomina a maresciallo

Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza. E' data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianità. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che: hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa; danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante; dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.




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