Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all’ articolo 1657. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all’ articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di università e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.