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  • Art. 1875 Codice Ordinamento Militare - Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo

Art. 1661 Codice Ordinamento Militare - Transito nel ruolo di riserva

Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e può essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di età indicati nella seguente tabella: maggior generale (medico o commissario): anni 65; colonnello (medico o commissario): anni 65; tenente colonnello (medico o commissario): anni 65; maggiore (medico, chimico­farmacista, commissario): anni 63; cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65; capitano (medico, chimico­farmacista, commissario, contabile): anni 60; cappellano della Croce rossa italiana: anni 65; tenente (medico, chimico­farmacista, commissario, contabile): anni 58; sottotenente (medico, chimico­farmacista, commissario, contabile): anni 58.




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