Art. 1666 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dal ruolo di riserva

Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di età, possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di appartenere al personale dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di età.




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