Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall’ articolo 861, anche per una delle cause seguenti: a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio; per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione è definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l'iscritto è riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre una commissione superiore medica di controllo; per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina; per il personale di assistenza che ha conseguito l’iscrizione nel personale direttivo. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo è effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione è adottata con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.