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  • Art. 1483 Codice Ordinamento Militare - Esercizio delle libertà in ambito politico

Art. 1669 Codice Ordinamento Militare - Mobilitazione urgente

Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all’ articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al più presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.




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