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Art. 1671 Codice Ordinamento Militare - Sospensione dal grado

Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana può essere inflitta la sospensione dal grado. L'anzianità del militare sospeso dal grado è ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione. La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell’Associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall’impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.




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