Art. 1739 Codice Ordinamento Militare - Cancellazione dai ruoli

Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti: dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni può essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono; interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilità, accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma può aver luogo soltanto se l'interessata è stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie; perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale; perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale; cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto