Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall’articolo 1003 del regolamento. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato è restituito all'interessata. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.