Art. 1747 Codice Ordinamento Militare - Sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: il rimprovero; la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel fascicolo personale dell'infermiera; la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo personale dell'infermiera; la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione è stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidività. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto